Disturbi Specifici dell’Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Essa assegna al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I disturbi specifici dell’apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.

Diagnosi e segnalazione

La diagnosi fa riferimento ai criteri di classificazione ICD-10 secondo i seguenti codici:

  • F81.0 Disturbo specifico di lettura (Dislessia)
  • F81.1 Disturbo specifico della computazione (Disortografia)
  • F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)
  • F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche (DSA in comorbidità)
  • F81.8 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (Disgrafia)

Sulla base dell’art.3 Legge 170/2010, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune circolari (circ. 8/2012, 6/2013) in cui ha precisato che le diagnosi di DSA possono essere effettuate da:

  • servizi di NPIA delle ASL della Regione Emilia Romagna
  • professionisti privati (neuropsichiatri infantili e/o psicologi)

Qualora la diagnosi sia effettuata da uno specialista privato la famiglia dovrà richiedere all’AUSL la dichiarazione dì conformità. In attesa della convalida la relazione stilata da un professionista privato ha valore legale esattamente come quella prodotta dal servizio nazionale ed attesta il diritto dell’interessato ad usufruire di tutte le misure previste dalla Legge 170/2010.

È compito della famiglia consegnare copia della relazione clinica in segreteria unitamente al modulo per invio diagnosi alla segreteria ai fini dell’integrazione scolastica.

La relazione clinica ha valore per il ciclo di studi nel quale viene effettuata e deve essere rinnovata al passaggio all’ordine di studi successivo. Le segnalazioni cliniche redatte durante l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado avranno validità anche per la scuola secondaria di secondo grado.