Circolare N. 135

Bologna, 11 gennaio 2022

Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie Ai docenti

Al personale Ata

 

Oggetto: Nuove regole per la gestione dei casi di COVID-19

Le recenti disposizioni normative (Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, D.L.

  1. 1 del 7/1/2022, Circolare della regione Emilia Romagna n. 7095 del 7/1/2022) sulla gestione dei casi di Covid-19 e delle quarantene per i contatti stretti, hanno apportato modifiche significative anche alle procedure che le scuole devono seguire.

Con la presente comunicazione si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di gestione dei casi di Covid-19 a scuola e sulle modalità organizzative adottate dal Liceo Fermi a partire da lunedì 10 gennaio 2022.

MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 1 DEL 7/01/2022

In caso di segnalazione di uno o più casi di Covid-19 in una classe, le nuove disposizioni prevedono le seguenti casistiche:

  1. UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE

Norme per gli STUDENTI

  • le lezioni proseguono in presenza
  • utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per un periodo di 10 giorni
  • si applica la misura dell’Auto-sorveglianza

Definizione di Auto-sorveglianza: il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza ha le seguenti caratteristiche (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) :

  1. Il periodo di Auto-sorveglianza dura cinque giorni;
  2. quando viene attivata l’Auto-sorveglianza è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;

  1. Se durante l’Auto-sorveglianza il soggetto resta asintomatico:
    • non c’è obbligo di effettuare un tampone antigenico o
  2. Se durante l’Auto-sorveglianza compaiono sintomi:
    • deve essere eseguito un test (antigenico o molecolare) alla prima comparsa dei sintomi;

 

 

  • se il test risulta negativo ma i sintomi persistono, il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il positivo.

NOTA: la nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi previsti al quinto giorno, sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Norme per il PERSONALE SCOLASTICO

  • per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica l’Auto-sorveglianza.

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  1. DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE

Norme per gli STUDENTI

Le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

 

–     studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni  

·         lezioni in presenza

·     mascherine FFP2 per 10 giorni

·         regime di Auto-sorveglianza

–     studenti guariti da meno di 120 giorni
–     studenti che hanno ricevuto la terza dose

 

–     studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni ·         lezioni in DAD per 10 giorni

·         quarantena di 10 giorni

·         al termine della quarantena, tampone di uscita (molecolare o antigenico) con risultato

negativo

–     studenti guariti da più di 120 giorni e che non hanno ricevuto la terza dose
–     studenti non vaccinati

 

NOTA: Si precisa che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, in questo

specifico caso è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dagli interessati.

La verifica dei requisiti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, e per i dieci giorni seguenti, le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti per frequentare in presenza dovranno esibire

 

 

il Green Pass o altra idonea certificazione (digitale o cartacea), in cui sia riportata la data

dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione da meno di 120 giorni.

 

Norme per il PERSONALE SCOLASTICO

  • per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) (Vedi di seguito la Nota sulla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021)

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  1. TRE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE

Norme per gli STUDENTI

  • le lezioni proseguono in DAD per un periodo di 10 giorni
  • come misura sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
  1. 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) ((Vedi di seguito la Nota sulla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021)

Norme per il PERSONALE SCOLASTICO

  • per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

————————————————————————————————- NOTA SUL RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le

misure di quarantena, isolamento e il rientro a scuola degli alunni e del personale.

————————————————————————————————- COMUNICAZIONI ALLA SCUOLA DEI CASI DI POSITIVITÀ O DEI CONTATTI STRETTI

CASI POSITIVI – In caso di tampone positivo, la famiglia dovrà inviare una comunicazione via mail al

coordinatore di classe e dovrà compilare il form raggiungibile al link: https://web.liceofermibo.edu.it/segnalazioni-covid, fornendo le informazioni richieste e allegando l’esito del tampone.

Sulla base delle informazioni ricevute e del numero di casi positivi segnalati, la scuola attiverà le procedure previste e le comunicherà alle studentesse, agli studenti e alle famiglie.

CONTATTI STRETTI – Nei casi di contatto stretto la famiglia dovrà inviare una comunicazione via mail al coordinatore di classe e dovrà compila il form raggiungibile al link: https://web.liceofermibo.edu.it/segnalazioni-covid, fornendo le informazioni richieste.

Sulla base delle informazioni ricevute, la scuola attiverà le procedure previste e le comunicherà alle studentesse, agli studenti e alle famiglie.

MISURE PREVISTE DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 0060136 DEL 30/12/2021 MISURE DI ISOLAMENTO PER I CONTAGIATI DAL COVID-19

Per i soggetti contagiati viene disposto l’isolamento per un periodo di 10 giorni.

La misura dell’isolamento è ridotta da 10 giorni a 7 giorni per i soggetti contagiati che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure,
  • che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

MISURE DI QUARANTENA PER I CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

  1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
    • quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al

A fine quarantena va eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

  1. Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:
    • quarantena della durata di 5 giorni.

Al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

  1. Soggetti asintomatici che:
  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
    • non si applica la quarantena
    • si applica il regime di Auto-sorveglianza (per la durata di 5 giorni)
    • obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

 

 

MISURE PER I CONTATTI A BASSO RISCHIO

  • qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

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MISURE PREVISTE DALLA CIRCOLARE N.7095 DEL 7/1/2022 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Sulla base della Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 la Regione Emilia Romagna ha stipulato un accordo con le associazioni delle farmacie per agevolare la gestione dei casi di Covid-19.

In base all’accordo stipulato, a partire da lunedì 10 gennaio, le persone senza sintomi Covid-19 potranno recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido, purché rientrino nei seguenti casi:

 

  1. PER EFFETTUARE UN TEST NELL’AMBITO DI UNO SCREENING

In questo caso:

SE IL TAMPONE RISULTA NEGATIVO

  • non si applica alcuna

SE IL TAMPONE RIUSULTA POSITIVO

  • il caso viene preso in carico da parte del Dipartimenti di Sanità
  • La farmacia può già prenotare un appuntamento per l’esecuzione del test di chiusura del provvedimento di isolamento, interpellando il cittadino rispetto alla situazione vaccinale per valutare se l’isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).
  • Il test di chiusura potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l’appuntamento dovrà essere disdetto dal
  1. TEST ESEGUITO A PERSONA ASINTOMATICA, IN QUARANTENA, CHE ABBIA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN CASO DI COVID-19

In questo caso:

la persona in quarantena deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura della quarantena ed effettua:

  • Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate con

 

 

almeno due dosi da più di 120 giorni;

  • Tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o sono guarite da COVID- 19 da meno di 120 giorni, non è prevista l’esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza

 SE IL TAMPONE RISULTA NEGATIVO

  • la registrazione dell’esito negativo del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la cessazione del regime di quarantena, come previsto dal DL 229/21; non è pertanto necessaria un’ulteriore certificazione da parte dell’AUSL. Basta che la farmacia stampi il risultato del test alla persona

SE IL TAMPONE RISULTA POSITIVO

  • In caso di esito positivo la farmacia potrà già provvedere a prendere appuntamento per

l’esecuzione del test di chiusura.

  • Il test di chiusura potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l’appuntamento dovrà essere disdetto dalla

Si precisa che le persone che hanno sintomi dovranno contattare il proprio MMG e non potranno recarsi in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi.

In tal caso i tamponi, se necessari, saranno eseguiti presso le AUSL.

 

 

  1. TEST ESEGUITO DA PERSONA ASINTOMATICA CHE SIA RISULTATA POSITIVA AL TEST, AI FINI DELLA CHIUSURA DELL’ISOLAMENTO DI CUI AI PUNTI A. E

In questo caso:

la persona deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura dell’isolamento ed effettua:

  • Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento, qualora la persona sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o sia guarite da COVID-19 da meno di 120 giorni;
  • Tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento per le persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni.

SE IL TAMPONE RISULTA NEGATIVO

  • verrà rilasciato alla persona – in modalità automatica, entro 24 ore, da parte dell’AUSL – il

 

 

certificato di chiusura dell’isolamento, che comporterà la riattivazione del Green pass.

In attesa di ricevere il certificato di chiusura dell’isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in farmacia può essere esibito dalla persona in occasione di eventuali controlli.

SE IL TAMPONE RISULTA POSITIVO

  • In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 giorni dal primo tampone di chiusura
  • Le positività persistenti rilevate con questo secondo tampone non richiedono ulteriori test

in quanto la chiusura dell’isolamento è prevista comunque a 21 giorni.

  1. STUDENTI ASINTOMATICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NELLA CUI CLASSE SI SIA VERIFICATO UN CASO COVID-19

Gli studenti asintomatici delle scuole secondarie, nelle cui classi si è verificato un caso di Covid- 19, possono effettuare, su richiesta elettronica del MMG un primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo.

In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.

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Tutte le misure riportate nella presente comunicazione potranno essere modificate sulla base di ulteriori disposizioni normative, chiarimenti o comunicazioni da parte delle autorità competenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni verranno tempestivamente comunicate e le procedure aggiornate.

 

Il Dirigente scolastico Fulvio Buonomo

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse)

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